Un po’ di chiarezza nelle sigle che rappresentano l’alta qualità del settore agro-alimentare. In base ai dati reperibili presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’Italia ha il primato di prodotti tutelati dal sistema delle indicazioni geografiche protette. In particolare, il nostro paese, attraverso 285 Consorzi di tutela (per circa 180 mila operatori) vanta bene 299 prodotti alimentari tra DOP, IGP, STG e 524 vini tra DOCG, DOC e IGT, che tutelano ben 825 prodotti nostrani, garantendone un protocollo di lavorazione e produzione.
Ma cosa vogliono dire tutte queste sigle che siamo abituati a leggere ogni giorno sulla bottiglia di vini, sulla bottiglia di olio (rigorosamente extravergine di oliva), sul salame o sul prosciutto che portiamo sulle nostre tavole?
Proviamo quindi a fornire qualche elemento anche per consentire di orientarsi con maggior coscienza nel vastissimo panorama dei prodotti tutelati.
La sigla sicuramente più conosciuta, in Italia e all’estero e che comprende il numero più elevato di alimenti e vini è la sigla DOP che contraddistingue i prodotti di Denominazione di Origine Protetta con la quale sono tutelati (e soprattutto, garantiti), più di 400 vini e oltre 160 prodotti italiani registrati; contraddistingue gli alimenti e i vini le cui caratteristiche gustative possono essere attribuite all’appartenenza a un determinato ambiente geografico: per questo, la sigla è assegnata solo a specialità alimentari prodotte e lavorate in aree precise e secondo un determinato disciplinare di produzione.
La DOP, riconosciuta a livello europeo ha peraltro parzialmente assorbito altre famose sigle:
Qualche esempio? L’Aglianico del Vulture Superiore, il Barbaresco, il Brunello di Montalcino.
La sigla DOP è oggi disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 109, l’articolo 114 e l’articolo 122; il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha inoltre abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell’ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti, che sono andata a sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.
Recentemente, il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato integrato con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2018, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione
L’altra sigla riconosciuta a livello europeo è l’IGP, Indicazione di Origine Protetta, (disciplinato dal REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari), in base alla quale indica per:
a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Dal 2010, la sigla IGP ha assorbito anche la sigla IGT, Indicazione Geografica Tipica, relativi ai vini prodotti con almeno l’85% di uve provenienti dall’area geografica indicata.
A fianco alle due sigle riconosciute a livello europeo (DOP e IGP), si pone il marchio PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale: il marchio è attribuito dalle Regioni, e contraddistingue prodotti tradizionali e di nicchia, specialità locali, prodotti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura tradizionali, in uso da almeno venticinque anni e omogenei in tutto il territorio interessato, con una diffusione ridotta (al di fuori, quindi della portata dei marchi DOP e IGP). I prodotti sono inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il marchio è stato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. nº 173 del 30/04/1998 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, e disciplinato da successivi Decreti attuativi.
Si segnalano, infine, i marchi che non hanno direttamente a che fare con una indicazione di origine o geografica, ma che garantiscono una modalità di lavorazione e/o produzione, quali STG, Specialità Tradizionale Garantita, sigla europea che caratterizza e garantisce alimenti con caratteristiche di tradizione e di qualità tali da distinguersi da altri prodotti simili (in Italia, gli unici due casi sono la mozzarella e la pizza napoletana); prodotti BIO che identificano bevande e alimenti prodotti con metodi biologici, quindi senza l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica. Entrambi i marchi hanno riconoscimento europeo
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