Alcune riflessioni sull’impatto sull’industria alimentare e sui consumatori: la direttiva europea 2019/904 – c.d. direttiva SUP (Single Use Plasitcs) sulla plastica monouso.
La direttiva europea 2019/904 – c.d. direttiva SUP (Single Use Plasitcs), pubblicato oggi, 12 giugno 2019, sulla Gazzetta Ufficiale europea, promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, contribuendo così al conseguimento dell’obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU), ossia quello di garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015)
Nell’Unione Europea, dall’80 all’85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50%. I prodotti di plastica monouso comprendono un’ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti, sono pertanto un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini, mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.
La direttiva definisce “prodotto di plastica monouso” quel prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito; i prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.
Ne sono esempi i contenitori per alimenti quali: contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci; sono esempi di contenitori per bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte; sono altresì messi al bando i piatti, bicchieri e posate di plastica, nonché le cannucce
La Direttiva detta le norme affinchè gli Stati membri adottino le misure necessarie, per esempio stabilendo obiettivi nazionali di riduzione del consumo, per conseguire un’ambiziosa e duratura riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori o gli obblighi di tracciabilità di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 (14), (CE) n. 852/2004 (15) e (CE) n. 1935/2004 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio e altra legislazione pertinente in materia di sicurezza alimentare, igiene ed etichettatura.
A tal fine, vengono indicate norme per indurre gli Stati membri a vietarne l’immissione sul mercato, promuovendo il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione
Nello stesso senso, vengono dettate le disposizioni relative ai requisiti di progettazione per tappi e coperchi di plastica, in maniera tale che restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
La Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri a cominciare dal 03/07/2021 (24 mesi dalla entrata in vigore) prevede un tempo sufficiente per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto.
Onde garantire l’uso circolare della plastica, è inoltre necessario promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato. È opportuno pertanto introdurre requisiti che prevedano un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.
I prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovranno quindi essere soggetti a requisiti di marcatura per informare i consumatori in merito alle corrette opzioni di gestione dei rifiuti per il prodotto o quali sono metodi di smaltimento dei rifiuti che devono essere evitati per il prodotto in linea con la gerarchia dei rifiuti, e alla presenza di plastica nel prodotto, nonché alla risultante incidenza negativa che la dispersione nell’ambiente o altri metodi di smaltimento improprio del prodotto esercitano sull’ambiente
Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, la Direttiva prevede comunque che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.
Per alcuni prodotti di plastica monouso, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.
Dovranno quindi essere previsti incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori e a promuovere un comportamento responsabile da parte dei consumatori possono essere strumenti efficaci per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
Si consideri, infatti che le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso, sono tra i rifiuti marini più frequentemente rinvenuti sulle spiagge nell’Unione. Ciò è dovuto all’inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficaci. È opportuno, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso.
A tal fine è necessario che i consumatori di prodotti di plastica monouso siano correttamente informati della disponibilità di alternative riutilizzabili e sistemi di riutilizzo, delle migliori modalità di gestione dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia di corretta gestione dei rifiuti e dell’impatto ambientale delle cattive prassi, nonché della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a fornire queste informazioni a tali consumatori e utenti.
La novità introdotte dalla Direttiva, che si innestano ormai in una tendenza della normativa europea di orientare le politiche e le legislazioni degli Stati membri verso la sostenibilità ambientale e il c.d. zero waste, si basano pertanto su due pilastri principali.
Da una parte costringere i produttori e orientare le scelte aziendali verso l’uso di alternative ecocompatibili alla plastica, costringendoli peraltro ad adottare modelli aziendali più sostenibili, dall’altro investire sulle informazioni e sensibilizzazione dei consumatori, rei certamente di una grossa parte della dispersione nell’ambiente della plastica monouso.
La reazione dei produttori alla normativa non è stata uniforme.
Ad una certa riluttanza (anche di recente l’associazione europea dei convertitori plastici – EuPC, European Plastic Coverters – ha inviato alla Commissione Europea una lettera, invitandola a prorogare di almeno un anno le scadenze previste dalla Direttiva) hanno fatto seguito anche situazioni virtuose: la normativa infatti, se chiude da una parte un mercato (invero ormai non più in linea e coerente con la maggiore sensibilità ambientale degli ultimi anni) dall’altra apre opportunità e stimola la ricerca tecnica e innovativa.
L’obbiettivo comune, però, non sarà comunque raggiunto se non con il ruolo determinante dei consumatori, nell’accogliere le novità introdotte e implementando le scelte di riuso e riciclo.
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