CodiciMisure a sostegno dell’agricoltura, pesca e acquacoltura (decreto rilancio)

Misure a sostegno dell’agricoltura, pesca e acquacoltura (decreto rilancio)

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020, il Decreto Legge n. 34/2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio ha previsto al Capo VI Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, alcune norme per il sostegno e rilancio del comparto agroalimentare, agli artt. 222 a 226.

In particolare:

l’Art. 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi), istituisce il Fondo emergenziale con una dotazione di 500 milioni di euro finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo della pesca e dell’acquacultura. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo devono essere definiti con uno o più Decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Secondo la Relazione illustrativa, L’emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, pesca e dell’acquacoltura.. La dotazione di 450 milioni [500 nella versione definitiva del Decreto, n.d.r] di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’Art. 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità), prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate ai vini a denominazione di origine e indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale, da realizzare nella corrente campagna. Lo stanziamento è riconosciuto a fronte di una riduzione di produzione non inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni. Procedure attuative e priorità di intervento per l’erogazione del contributo sono rimessi a uno o più Decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano. La norma viene motivata e spiegata, con il fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitinvinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19

Secondo la Relazione illustrativa della proposta di DL, L’emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave difficoltà per l’intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità.

In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull’equilibrio domanda/offerta del settore, anche per le prossime campagne. La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell’attività agrituristica, voce sempre più significativa del bilancio aziendale.

In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo possibile.

In tale contesto, l’attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di crisi rimodulando gli interventi previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata con i fondi europei FEAGA.

Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all’azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati.

Tali scelte, da valorizzare anche a livello comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri.

L’Art. 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare), prevede una misura volta a rendere strutturale l’innalzamento dal 50% al 70% dell’anticipo Pac previsto dall’art. 10-ter del D.L. 27/19, convertito con legge 44/19, nonché ad equiparare per l’anno 2020 la procedura semplificata alla procedura ordinaria (comunque lo strumento dell’anticipazione per l’anno 2020 viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie). La disposizione pertanto intende uniformare, almeno per l’anno 2020 la misura dell’anticipazione prevista, innalzandolo dal 50% al 70%, allo scopo di rendere possibile la salvaguardia delle aziende agricole che non si sono avvalse della facoltà di presentare domanda semplificata (art. 78 del D.L. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020) ed abbiano invece presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) per l’annualità 2020.

Il secondo comma dell’articolo, lett. a) introduce una agevolazione dell’uso latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e relativi sottoprodotti, disponendo che la gestione dei prodotti venga equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento; la lett. b) delega all’ISTAT il compito di definire una specifica classificazione merceologica della attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice ATECO; la lett. c) del secondo comma, infine sostituisce il comma 4-sexies dell’art. 78 del D.L. 18/20 convertito con legge 27/2020.

Il comma 3 dell’art. 224, modificando l’art. 8, comma 10 della legge 238/2016, prevede che dal 1 gennaio 2021 la resa massima di uva da ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP sia pari o inferiore a 30 tonnellate (modifica comunque condizionata dal decreto attuativo della norma da emanarsi da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

Il comma 4 estende da 3 a 6 mesi il termine entro il quale dee essere versato il prezzo di acquisto, qualora sia stato esercitato il diritto di prelazione, nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto.

Il comma 5, rimette a decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, le modalità di applicazione del monitoraggio della produzione del latte vaccino, ovino e caprino, e dell’acquisto di latte e prodotti caseari a base di latte importati da paesi UE e Paesi Terzi

L’Art. 225 (Mutui consorzi di bonifica):

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Secondo la Relazione illustrativa della proposta DL, Per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica si propone la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.

Tali mutui potranno essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, pari a circa il 60% dei contributi annuali dei consorzi, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

A tale scopo sono assegnati all’ISMEA 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate a copertura del pagamento degli interessi.

Con Decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla approvazione della presente legge, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro.

L’Art. 226 (Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014.

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ad una prima lettura, appare francamente troppo presto poter confermare o meno se i provvedimenti adottati siano in grado di incidere effettivamente nel settore agroalimentare e consentirne una concreta ripresa, considerato peraltro le croniche criticità già presenti nel comparto, ante COVID-19.

Si sommano forti perplessità anche sui tempi effettivi con cui le misure dovrebbero trovare attuazione; tutti i provvedimenti, infatti, dovranno trovare attuazione per mezzo di decreti ministeriali.

Il DL 34/98 rimanda a circa 98 decreti di attuazione, e difficilmente i termini previsti (variamente da 20 gg a 120 gg) verranno rispettati.

Il fattore tempo diventa infatti determinante e lo sforamento dei termini indicati potrebbe rischiare di vanificare gli effetti delle stesse misure di sostegno e rilancio, aggravando, invece di migliorare, la situazione della filiera






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