CodiciNuove norme in materia di reati agroalimentari

Nuove norme in materia di reati agroalimentari

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L’occasione di rilancio dei modelli organizzativi delle aziende alimentari – il disegno di legge 283 della XVIII legislatura.

Presentato il 18/04/2018 (primi firmatari On.li Fattori e Lannutti), assegnato alle competenti Commissioni presso il Senato della Repubblica il 08/10/2019, il DDL n. 283/XVII Legislatura recepisce in parte i lavori della c.d. commissione Caselli, così chiamata perché presieduta dal magistrato Giancarlo Caselli, che consegnò i risultati del suo lavoro nell’ottobre del 2015, con la primaria necessità di fronteggiare urgentemente, sistemicamente e in maniera strutturata i fenomeni di infiltrazione malavitosa e di sfruttamento umano nell’ambito settore agroalimentare.

Tale obbiettivo viene assorbito dalla centralità della figura del consumatore, come bene evidenziato nella relazione illustrativa del DDL secondo cui Il consumatore è centrale nel testo e da questo fulcro si sviluppano una disciplina sanzionatoria e di prevenzione atte alla salvaguardia di un patrimonio come quello del primo settore in riconoscimento del diritto alla trasparenza e alla salute.

Nell’intento dei proponenti, tale obiettivo si raggiunge attraverso un sistema di sanzioni e previsioni che vanno a modificare la legge 283 del 1962, il Titolo VI e VIII del Libro II del codice penale e il D.Lgs 231 del 2001, dettando un sistema punitivo più efficace, ampliando le fattispecie di reato p.p. ma anche dettando norme che inducano gli operatori del settore, attraverso la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ad adottare modelli organizzativi di controllo e prevenzione nella commissione dei reati; al contempo il DDL offre particolare tutela anche alla filiera agroalimentare (con la previsione di una maggior tracciabilità e trasparenza) e ai produttori, prevedendo

I pilastri del nuovo impianto normativo sono pertanto la tutela ambientale, la tutela della salute pubblica e la tutela economica.

Il DDL pertanto si struttura in 49 articoli suddivisi in 4 titoli, vengono introdotti nuovi reati, come il disastro sanitario o l’immissione nel mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori. E’ previsto inoltre il reato di agropirateria, che comprende i casi di contraffazione dei marchi di qualità, delle etichette, delle procedure di produzione come la simulazione del metodo biologico e dei documenti di accompagnamento.

In particolare, una profonda innovazione è dettata al Titolo VI del Libro II del codice penale che, nelle previsioni del DDL, assumerà la rubrica di «Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubbliche», mentre la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica», con modificazione degli artt. 439 e seguenti.

“Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubbliche”

Spiccano, tra le novità introdotte:

  • la modifica dell’art. 440 c.p. – (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti), secondo cui – Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due ad otto anni»;
  • la previsione della fattispecie di Disastro Sanitario (art. 445 bis), secondo cui Quando dai fatti di cui agli articoli 439-bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni».
  • Al titolo VIII del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare», con l’introduzione di un «Capo II-bis -Delle frodi in commercio di prodotti alimentari» in cui vengono integralmente riscritti gli artt. 516. – (Frode in commercio di prodotti alimentari), 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci), 517-quater. – (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta), e introdotto l’art. Art. 517-quater.1. – (Agropirateria) – che ricorre quando, i fatti previsti dagli articoli precedenti siano commessi al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate.

Corollario alle modifiche introdotte al codice penale (e al codice di procedura penale), sono poi le previsioni introdotte con gli articoli da 5  a 5quater e da 12 ter a 12novies della legge 283 del 1962.

La consumazione delle fattispecie di reato è inoltre accompagnata da espresse sanzioni per la responsabilità amministrativa delle imprese (introduzione artt. 25bis.1, 25bis.2 e 25bis.3 della legge 231 del 2001)

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui sora, il DDL vuole andare ad incidere profondamente sui modelli organizzativi delle imprese andando a introdurre una nuova disciplina, art. 6 bis della legge 231 del 2001 – (Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare).

In base alla previsione «il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria […] deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale», indicando a tal fine l’elenco dettagliato dei tali obblighi giuridici:

a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o

distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.

Una prima lettura dell’impianto normativo, pur destando qualche perplessità sistematica, consente un adeguamento non troppo timido delle fattispecie di reato, al contesto storico culturale e giuridico del settore agroalimentare. Probabilmente rimane frustrato il primo intento della commissione Caselli, di fronteggiare i fenomeni di infiltrazione malavitosa e di sfruttamento umano nell’ambito settore agroalimentare. Trova, infatti, un maggiore sbocco e realizzazione la tutela del consumatore finale e la tutela della fede pubblica, che non sono sicuramente interessi in contrasto con la limitazione dello sfruttamento umano.

Vi è però una maggiore attenzione anche fin fase di prevenzione alla commissione dei rati: il legislatore intende lanciare una sfida al modello organizzativo delle imprese alimentari, che dovranno muoversi per tempo e riorganizzare il proprio apparato per far fronte alla disciplina dettata dall’art. 6bis della legge 231/01, anche con corsi di formazione interna, reperendo professionalità apposite (con la previsione, infatti, di un autonomo albo tenuto presso le CCIAA) e conseguenti nuovi oneri.

Allo stato attuale il DDL è in attesa di calendarizzazione. Gli effetti concreti della sua portata potranno tuttavia aversi solo con la sua approvazione definitiva, ad esito della quale saranno possibili anche maggiori approfondimenti e valutazioni circa l’impatto nel settore.






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