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Controlli alle frontiere sul trasporto degli animali vivi e benessere animale

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Adeguamento della normativa interna al Regolamento (UE) n. 2017/625

Con il Decreto Legislativo n. 23 del 2021 (G.U n. 54 del 04/03/2021), entrato in vigore il 20/03/2021, la normativa interna si è adeguata alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Obbiettivo del Regolamento è quello di perseguire un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell’ambiente anche attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario; il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede inoltre che l’Unione contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno. A tal fine la legislazione dell’Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell’Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all’uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell’ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.

L’applicazione corretta di tale normativa, indicata come «legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare», contribuisce al funzionamento del mercato interno. L’adeguamento della normativa nazionale interna alle previsioni del Regolamento (UE) 625/2017 è pertanto avvenuta con il Decreto Legislativa n. 23 del 2021, che ha introdotto importanti novità, sia in termini di competenze, procedure e sanzioni. Il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dallo stesso decreto.

Il ruolo del Ministero, pertanto, non ha solo una valenza interna, di coordinamento delle attività di verifica e controllo, ma è previsto un importante ruolo di comunicazione e avviso di tutti gli Stati membri e di spedizione, nel caso di rilevazione un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione delle normative (art. 1, comma 4).

Oggetto delle verifiche sarà, secondo modalità a campione e non discriminatorie, la conformità alla normativa dell’Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri (art. 1, comma 1), prevedendosi oneri di registrazione e segnalazione a carico degli gli operatori come primi destinatari materiali, gli animali e le merci provenienti da altri Stati membri (art. 2, comma 1).

Il successivo articolo 3 prevede e disciplina i controlli presso i luoghi di destinazione da parte del degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, sugli animali e merci delle spedizioni da altri Stati membri; gli uffici veterinari per gli adempimenti comunicati hanno quindi a disposizione vari strumenti, a seconda delle violazioni e dei rischi che andranno ad accertare: dalla possibilità di far regolarizzare errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, fino alla necessaria quarantena e abbattimento la distruzione dell’animale o della partita di animali, sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, ovvero ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi rischi per gli animali o per l’uomo, qualora venisse rilevata rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dall’articolo 5 e dall’allegato II del regolamento (UE) 2016/429, nonche’ di quelle individuate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l’uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica.

Si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio; in caso di applicazione dell’art. 138 i costi saranno a carico dell’operatore primo destinatario materiale degli animali e delle merci.

L’apparato normativo è quindi corredato dalla previsione delle sanzioni (art. 4) a carico degli operatori, con un minimo di Euro 724,00 fino ad un massimo di Euro 15.000,00. L’adeguamento normativo si innesta nella esigenza dei maggiori controlli di tutta la filiera in una ottica preventiva. I controlli e le verifiche peraltro non si sostituiscono a quelli già esistenti da parte delle competenti autorità, ma si aggiungono e sommano alle stesse, in parte sovrapponendosi, in parti integrando le normative già esistenti.

L’occasione offre lo spunto per alimentare il dibattito relativo a tutta la filiera agroalimentare e alla capacità delle imprese e degli operatori di adeguare la struttura organizzativa ai molteplici oneri previsti da un corredo normativo non sempre di facile lettura, e che spesso comporta duplicazione di controlli e verifiche. E il futuro non sembra facilitare le questioni, considerate anche le proposte normative e disegni di legge che stanno sempre più puntando sulla responsabilità penale di impresa e un aggravamento delle sanzioni e pene per i reati commessi in violazione della sicurezza alimentare e in danno del mercato.

Ma è anche vero che la tutela della salute umana e la stessa tutela del benessere e salute animale, sono obiettivi sempre meno bilanciabili con interesse contrapposti, come peraltro dimostrano le iniziative europee: intanto in Europa la Commissione d’inchiesta, che ha avuto l’incarico di esaminare le denunce di infrazione da parte degli Stati membri circa mancato rispetto delle norme del benessere animale e sul trasporto degli animali vivi, continua la propria attività che dovrebbe chiudersi a settembre del 2021 (Decisione Ue 2021/429, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 12/03/2021).

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